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Info per richiesta servizi - Arezzo

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato;
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione);
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla.

Il modulo on line è accessibile attraverso l'Area Riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.

L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password che vengono scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).


Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96 . Sarete contattati direttamente da Astalegale.net



All'interno dell' Area Riservata, il Professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento potrà visualizzare lo stato delle Sue richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.


In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.arezzo@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

Calendario pubblicazioni Anno 2021 - Tribunale di Arezzo
Aste dalalTermine invio documentazioneNewspaper
02/01/202122/01/2021lunedì 14 settembre 2020venerdì 16 ottobre 2020
23/01/202112/02/2021lunedì 5 ottobre 2020venerdì 20 novembre 2020
13/02/202105/03/2021lunedì 26 ottobre 2020
06/03/202126/03/2021lunedì 16 novembre 2020venerdì 18 dicembre 2020
27/03/202116/04/2021lunedì 7 dicembre 2020
17/04/202127/04/2021lunedì 21 dicembre 2020venerdì 15 gennaio 2021
28/04/202118/05/2021lunedì 11 gennaio 2021venerdì 19 febbraio 2021
19/05/202108/06/2021lunedì 25 gennaio 2021
09/06/202129/06/2021lunedì 22 febbraio 2021venerdì 19 marzo 2021
30/06/202120/07/2021lunedì 8 marzo 2021venerdì 16 aprile 2021
21/07/202110/08/2021lunedì 29 marzo 2021
11/08/202131/08/2021lunedì 19 aprile 2021venerdì 14 maggio 2021
01/09/202121/09/2021lunedì 10 maggio 2021venerdì 18 giugno 2021
22/09/202112/10/2021lunedì 31 maggio 2021
13/10/202102/11/2021lunedì 21 giugno 2021venerdì 16 luglio 2021
03/11/202123/11/2021lunedì 5 luglio 2021venerdì 6 agosto 2021
24/11/202114/12/2021lunedì 19 luglio 2021
15/12/202104/01/2022lunedì 30 agosto 2021venerdì 17 settembre 2021
05/01/202225/01/2022venerdì 17 settembre 2021venerdì 15 ottobre 2021
26/01/202215/02/2022venerdì 8 ottobre 2021venerdì 19 novembre 2021
16/02/202208/03/2022venerdì 29 ottobre 2021
09/03/202229/03/2022venerdì 19 novembre 2021venerdì 17 dicembre 2021
30/03/202219/04/2022venerdì 10 dicembre 2021

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.

Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.

La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni." 1

A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838



1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008

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