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Info per richiesta servizi - Aosta

È possibile effettuare la richiesta di pubblicità compilando il modulo di richiesta direttamente online.

Ciò permette di ottimizzare i tempi e le modalità della pubblicazione. In particolare si ottiene:

  • la trasmissione immediata del dato;
  • la riduzione del margine di errore (i dati sono imputati alla fonte e non necessitano di interpretazione);
  • la possibilità di conservare in un apposito archivio digitale le richieste effettuate. In caso di un'eventuale successiva richiesta di pubblicità è sufficiente riprendere la richiesta già effettuata, modificarla e inviarla.

Il modulo on line è accessibile attraverso l'Area Riservata ai professionisti/soggetti richiedenti.

L'accesso a questa sezione è vincolato all'inserimento di username e password che vengono scelti dal professionista (per effettuare la scelta è necessario utilizzare il codice di attivazione).


Chi non è in possesso del codice di attivazione, può richiederlo compilando il "modulo per richiesta codice di attivazione" e inviarlo a mezzo fax al numero 039 - 330.98.96 . Sarete contattati direttamente da Astalegale.net



All'interno dell' Area Riservata, il Professionista potrà inserire tutti i dati relativi alla richiesta di pubblicità in modo completamente autonomo e allegare direttamente ordinanza e/o avviso di vendita, perizia, eventuali planimetrie e foto.

In ogni momento potrà visualizzare lo stato delle Sue richieste e stampare le ricevute attestanti l'avvenuto invio delle stesse.


In alternativa, per effettuare la richiesta di pubblicità, è possibile utilizzare il seguente modulo,

che deve essere compilato in tutte le parti e va trasmesso via mail all'indirizzo: procedure.aosta@astalegale.net oppure via fax al numero 039 - 330.98.96, insieme ad una copia dell'ordinanza o avviso di vendita, una copia della perizia ed eventuali allegati (foto, planimetrie, ecc.).

Pubblicazioni 2023
Termine invio richieste di pubblicità ad Astalegale.net"La Vallée" (sabato)"Gazzetta Matin" (lunedì)Newspaper Aste
martedì 3 gennaio 2023sabato 7 gennaio 2023lunedì 9 gennaio 2023Newspaper Febbraio
martedì 10 gennaio 2023sabato 14 gennaio 2023lunedì 16 gennaio 2023
martedì 17 gennaio 2023sabato 21 gennaio 2023lunedì 23 gennaio 2023
martedì 24 gennaio 2023sabato 28 gennaio 2023lunedì 30 gennaio 2023
martedì 31 gennaio 2023sabato 4 febbraio 2023lunedì 6 febbraio 2023Newspaper Marzo
martedì 7 febbraio 2023sabato 11 febbraio 2023lunedì 13 febbraio 2023
martedì 14 febbraio 2023sabato 18 febbraio 2023lunedì 20 febbraio 2023
martedì 21 febbraio 2023sabato 25 febbraio 2023lunedì 27 febbraio 2023
martedì 28 febbraio 2023sabato 4 marzo 2023lunedì 6 marzo 2023Newspaper Aprile
martedì 7 marzo 2023sabato 11 marzo 2023lunedì 13 marzo 2023
martedì 14 marzo 2023sabato 18 marzo 2023lunedì 20 marzo 2023
martedì 21 marzo 2023sabato 25 marzo 2023lunedì 27 marzo 2023
martedì 28 marzo 2023sabato 1 aprile 2023lunedì 3 aprile 2023Newspaper Maggio
martedì 4 aprile 2023sabato 8 aprile 2023sabato 8 aprile 2023
martedì 11 aprile 2023sabato 15 aprile 2023lunedì 17 aprile 2023
martedì 18 aprile 2023sabato 22 aprile 2023lunedì 24 aprile 2023
martedì 25 aprile 2023sabato 29 aprile 2023lunedì 1 maggio 2023Newspaper Giugno
martedì 2 maggio 2023sabato 6 maggio 2023lunedì 8 maggio 2023
martedì 9 maggio 2023sabato 13 maggio 2023lunedì 15 maggio 2023
martedì 16 maggio 2023sabato 20 maggio 2023lunedì 22 maggio 2023
martedì 23 maggio 2023sabato 27 maggio 2023lunedì 29 maggio 2023
martedì 30 maggio 2023sabato 3 giugno 2023lunedì 5 giugno 2023Newspaper Luglio
martedì 6 giugno 2023sabato 10 giugno 2023lunedì 12 giugno 2023
martedì 13 giugno 2023sabato 17 giugno 2023lunedì 19 giugno 2023
martedì 20 giugno 2023sabato 24 giugno 2023lunedì 26 giugno 2023
martedì 27 giugno 2023sabato 1 luglio 2023lunedì 3 luglio 2023Newspaper Agosto
martedì 4 luglio 2023sabato 8 luglio 2023lunedì 10 luglio 2023
martedì 11 luglio 2023sabato 15 luglio 2023lunedì 17 luglio 2023
martedì 18 luglio 2023sabato 22 luglio 2023lunedì 24 luglio 2023
martedì 25 luglio 2023sabato 29 luglio 2023lunedì 31 luglio 2023
martedì 1 agosto 2023sabato 5 agosto 2023lunedì 7 agosto 2023Newspaper Settembre
martedì 8 agosto 2023sabato 12 agosto 2023lunedì 14 agosto 2023
martedì 15 agosto 2023sabato 19 agosto 2023lunedì 21 agosto 2023
martedì 22 agosto 2023sabato 26 agosto 2023lunedì 28 agosto 2023
martedì 29 agosto 2023sabato 2 settembre 2023lunedì 4 settembre 2023Newspaper Ottobre
martedì 5 settembre 2023sabato 9 settembre 2023lunedì 11 settembre 2023
martedì 12 settembre 2023sabato 16 settembre 2023lunedì 18 settembre 2023
martedì 19 settembre 2023sabato 23 settembre 2023lunedì 25 settembre 2023
martedì 26 settembre 2023sabato 30 settembre 2023lunedì 2 ottobre 2023Newspaper Novembre
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martedì 10 ottobre 2023sabato 14 ottobre 2023lunedì 16 ottobre 2023
martedì 17 ottobre 2023sabato 21 ottobre 2023lunedì 23 ottobre 2023
martedì 24 ottobre 2023sabato 28 ottobre 2023lunedì 30 ottobre 2023
martedì 31 ottobre 2023sabato 4 novembre 2023lunedì 6 novembre 2023Newspaper Dicembre
martedì 7 novembre 2023sabato 11 novembre 2023lunedì 13 novembre 2023
martedì 14 novembre 2023sabato 18 novembre 2023lunedì 20 novembre 2023
martedì 21 novembre 2023sabato 25 novembre 2023lunedì 27 novembre 2023
martedì 28 novembre 2023sabato 2 dicembre 2023lunedì 4 dicembre 2023Newspaper Gennaio
martedì 5 dicembre 2023sabato 9 dicembre 2023lunedì 11 dicembre 2023
martedì 12 dicembre 2023sabato 16 dicembre 2023lunedì 18 dicembre 2023
martedì 19 dicembre 2023sabato 23 dicembre 2023sabato 23 dicembre 2023
martedì 26 dicembre 2023sabato 30 dicembre 2023sabato 30 dicembre 2023

AVVISO PER I PROFESSIONISTI

Informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2008, ha stabilito che "Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente.

Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge.

La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni." 1

A mero titolo esemplificativo ricordiamo che i dati relativi all'esecutato non devono comparire in ordinanza, avviso di vendita o perizia; il professionista deve altresì avere cura di cancellare i dati e/o riferimenti a terzi presenti nelle perizie o nelle planimetrie e oscurare le immagini di terzi presenti nelle fotografie.

Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838



1 Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 febbraio 2008

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