Portale Aste - Vendite Giudiziarie, Fallimenti, Procedure esecutive

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Glossario - Indice analitico

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Abitazione
Consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Il diritto di abitazione non si può cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del titolare.
Accendere un mutuo
Termine con cui si indica l'apertura di un mutuo.
Accertamento del passivo
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di verificare quanti creditori esistono e quanti fra loro vantino, nei confronti degli altri, titoli preferenziali. Nel suo ambito, perciò, è possibile distinguere due momenti procedimentali:
- la verifica dei crediti;
- la verifica delle domande di rivendicazione, restituzione e separazione delle cose mobili.
L'adunanza di verificazione ha per oggetto la verificazione delle domande presentate tempestivamente (cioè entro il termine fissato dal curatore nell'avviso per la verifica) e si svolge davanti al giudice delegato, con l'intervento dei creditori, del curatore e del fallito, che possono fare osservazioni e presentare nuove prove. Avvenuta la verifica, il giudice delegato approva lo stato passivo e lo dichiara esecutivo. I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione.La medesima procedura vale per la seconda verifica.
Aggiudicatario
Soggetto a cui è attribuita la proprietà dell'immobile all'asta.
Assegnazione
Il creditore pignorante o gli altri creditori intervenuti al processo esecutivo possono chiedere l'assegnazione del bene pignorato evitando la vendita forzata dello stesso a soddisfazione del proprio credito. L'asseganzione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Assenso alla cancellazione
Dichiarazione della Banca che acconsente a procedere con l'eliminazione di un'ipoteca iscritta a suo favore a garanzia di un debito estinto.
Asta giudiziaria
Attività processuale realizzata su richiesta del creditore procedente a cura del Giudice dell'esecuzione, del Cancelliere o dell'Ufficiale giudiziario, allo scopo di alienare i diritti del debitore esecutato su beni mobili, immobili, o su crediti e trasformarli in liquidità  a soddisfacimento dei diritti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.
Attività giurisdizionale di esecuzione
E' l'attività svolta sotto la direzione di un giudice per l'attuazione, in via coattiva o forzata, di un diritto già accertato.
Azione revocatoria fallimentare
Azione che spetta al Curatore fallimentare. Questa serve a far dichiarare inefficaci dal Tribunale fallimentare alcuni atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione del suo stato di insolvenza. La revoca di questi atti ha come conseguenza che colui che ha ricevuto beni o denaro dall'imprenditore poi fallito li debba restituire al Curatore, allo scopo di ottenere parità di trattamento tra tutti i creditori.